Appello ai Leader dei Partiti e dei Gruppi rappresentati in Parlamento: URGE UNA LEGGE contro lo sfruttamento della maternità e a tutela dei minori

 

 

  1. Utero in affitto: dal 31 marzo lo scenario è cambiato.

La sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 9006/2021, depositata il 31 marzo 2021 rischia di aprire la strada alla maternità surrogata e più in generale alla compravendita della maternità, del corpo della donna e del neonato.

La motivazione formalmente -e significativamente- afferma il contrario, ma nella sostanza è evidente l’assenza di strumenti utili a contrastare questi delitti ovunque commessi.

  1. Una falla normativa rende impossibile perseguire all’estero il reato.

In particolare, le Sezioni Unite da un lato ritengono che vada trascritta all’anagrafe italiana l’adozione di un bimbo nato da maternità surrogata riconosciuta in un altro stato, dall’altro ribadiscono la illiceità penale dell’“utero in affitto” e della relativa compravendita anche se compiuta all’estero. Tuttavia, secondo la sentenza, l’esistenza del reato sarebbe comprovata solo “ove venga allegato dalle parti ed emerga con obiettività probatoria che la determinazione di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottanti”.

Ma quale “parte” potrebbe “allegare” prove del genere? Certamente non la coppia che chiede il riconoscimento, perché ha l’interesse opposto; certamente non i genitori biologici che traggono profitto dall’operazione; certamente non il sindaco del Comune nei cui registri anagrafici quella coppia intende iscrivere il bambino come proprio figlio, non avendo alcun potere investigativo su fatti svoltisi all’estero.

La Cassazione, dunque, non può indicare strumenti più convincenti per evitare che in sede estera si possa “comprare” una maternità e ciò a causa di una grave carenza normativa nell’ordinamento italiano, che dia concretezza a prìncipi che, in materia, sono invece molto chiari.

  1. Una falla normativa contro la donna.

È superfluo, in effetti, ricordare che la maternità surrogata é condannata dal Parlamento Europeo con la risoluzione del 17 dicembre 2015 (perché “compromette la dignità della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce”), e secondo la Corte costituzionaleoffende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” (sentenza n. 272/ 2017, confermata dalla n. 33/2021), tanto da essere sanzionata in Italia come reato dall’art. 12 co. 6 della legge n. 40/2004, perché mercifica la madre e il bambino, rappresentando una gravissima forma di violenza per la donna che “cede” il proprio ovocita ai fini della fecondazione e soprattutto per la donna che porta avanti la gravidanza per altri, e a cui poi per contratto viene tolto il bambino già al momento della nascita.

  1. Una falla normativa contro il minore.

La maternità surrogata non è solo contro la dignità della donna, ma è al tempo stesso gravemente lesiva – ed è questo un ulteriore punto sul quale le stesse SSUU insistono – del “superiore interesse del minore. La sentenza del 31 marzo 2021, infatti, fa riferimento all’ordine pubblico internazionale, e dunque agli art. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20/11/1989, ratificata dall’Italia con la legge n. 176/1991) che sanciscono per ogni bimbo il “diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”; e che “gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi comprese … le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali”.  L’art. 9, poi, prescrive al co. 1 che “gli Stati parti vigilano affinché́ il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà̀”, e al co. 3 che “gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò̀ non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”. L’art. 12 garantisce, inoltre, il diritto del minore a partecipare alle scelte che lo riguardano, il che si traduce anche nel diritto di conoscere le proprie origini, la propria madre, colei che lo ha portato in grembo e che lo ha messo al mondo.

Come potrà il minore ricercare le proprie origini biologiche se nella maternità surrogata l’identità della donna che ha prestato il proprio utero viene rinchiusa in un rigoroso anonimato e nel procedimento compare una pluralità di soggetti di difficile individuazione?

Oltre le Convenzioni e le leggi, è la realtà a conclamare il contrasto fra la maternità surrogata e il superiore interesse del minore, allorché un adulto sceglie deliberatamente di recidere con un atto di imperio una parte essenziale della vita del minore: quella intrauterina e quella della nascita, oltre poi a quella dell’allattamento e del prosieguo della relazione tra il bambino e la madre.

  1. Una falla normativa elusiva della disciplina delle adozioni.

La possibilità di aggirare facilmente, all’estero, il divieto di maternità surrogata, ottenendo, poi, quel “riconoscimento” anagrafico ora permesso dalla sentenza della Cassazione n. 9006/2021, conduce anche alla più generale elusione del sistema delle adozioni internazionali con tutti i presidi a tutela dei minori. La “privatizzazione” della adozione internazionale, l’intesa diretta tra genitori biologici e adottivi, la compravendita implicita in ogni atto di questo genere, la scelta diretta o addirittura la programmazione “a catalogo” del minore lasciano spazio ai genitori adottivi più spregiudicati e benestanti senza alcuna verifica circa la loro attitudine a educare appropriatamente.

  1. Contro la falla normativa, l’urgenza dell’intervento del Parlamento.

Forze politiche e personalità della cultura, riferibili alle più diverse appartenenze ideali, si sono espresse per rendere sempre effettivo il divieto di maternità surrogata e di compravendita dei minori. Ciò soprattutto nella prospettiva di prevenire e sanzionare questi reati anche se commessi all’estero. Una nuova legge di contrasto all’utero in affitto all’estero potrà includere anche lo status del neonato da maternità surrogata o da compravendita: il cui superiore interesse non sarà certamente quello di restare con i ‘committenti/acquirenti’, bensì quello di essere destinato all’adozione, in linea con un sistema che preclude l’idoneità ad adottare per coloro che aggirano le norme previste, o addirittura commettono reati riguardanti minori.

Sottoponiamo, perciò, alla Vs. attenzione la necessità dell’urgente adeguamento legislativo della materia. A differenza di quanto accaduto finora, ora, con la sentenza della Cassazione  del 31 marzo scorso, nessun sindaco si opporrebbe più alla iscrizione anagrafica del bambino ottenuto all’estero da maternità surrogata, perché andrebbe incontro a una sicura soccombenza nel giudizio che sarebbe attivato sul suo rifiuto: il pronunciamento delle SSUU vincola sul piano interpretativo qualsiasi giudice che dovesse vagliare iscrizioni anagrafiche di adozioni estere benché siano logiche conseguenze di quella della maternità surrogata o comunque di quella “compravendita” che la stessa Cassazione vorrebbe scongiurare.

Si aggiunga che il 28 gennaio la Corte costituzionale con la sentenza n. 33/2021, “fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, ha ritenuto che lattuale quadro giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica”, e perciò ha affermato “la necessità di un intervento del legislatore”. Il Parlamento non può sottrarsi: sarebbe un fallimento lasciare, ancora una volta, alla giurisdizione il compito di ridisegnare il sistema, superando i divieti esistenti, col drammatico corollario di bambini scelti, all’estero, per catalogo e “donatrici” che prestano il loro corpo a pagamento.

 

  1. Ve lo chiediamo al di là di maggioranza e opposizione e al netto di qualsiasi posizione ideologica, ma solo per la tutela delle donne e dei bambini e Vi chiediamo di incontrarci, anche con singoli appuntamenti su piattaforme web, per ulteriori confronti e approfondimenti.

 

Roma, 6 maggio 2021

 

info@PolisproPersona, Centro Studi Livatino, Movimento Cristiano Lavoratori-MCL, Alleanza Cattolica, Ass. Amici di Lazzaro, Ass. Articolo 26, Ass. Cuore Azzurro, Ass. Cerchiamo il Tuo volto, Collatio.it, Ass. Convergenza Cristiana, Ass. Costruire Insieme, Ass. Culturale Zammeru Masil, Ass. Difendere la vita con Maria, Ass. Donum Vitae, Ass. Esserci, Ass. Etica & Democrazia, Ass. FamigliaSI, Associazione Famiglie Numerose, Ass. Family Day- Difendiamo I Nostri Figli, Ass. Il Crocevia, Aippc – Ass. Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, Ass. L’albero, Ass. Liberi e Forti, Associazioni Medici Cattolici Italiani, Ass. Nuova Generazione, Ass. naz. Pier Giorgio Frassati, Ass. Nonni 2.0, Ass. Non si tocca la famiglia, Ass. Politicainsieme, Ass. Progetto culturale, Ass. Proposte per Roma, Ass. Pro Vita & Famiglia, Ass. Generazione Famiglia, Ass. Radici, Ass. Rete Popolare, Ass. Risveglio, Ass. Umanitaria Padana, Ass. Vita Nuova – Rete Italia Insieme, Ass. Vivere Salendo, Associazione volontariato Opera Baldo, Avvocatura In Missione, Associazione Nazionale Autonoma Professionisti (A.N.A.P.S.), Ass. Vita Consacrata per la Lombardia (AVCL),  A.Ge. LAZIO, Centro Nazionale Economi di Comunità (C.N.E.C.), Centro Italiano di Promozione e di Assistenza per la Famiglia, Centro internazionale Giovanni Paolo II e per il magistero sociale della Chiesa, Centro Studi Minas Tirith, Circoli insieme, Comitato SALE per la dottrina sociale, Civiltà dell’Amore, Commissario Lazio Accademia di storia dell’arte sanitaria, Comunità Papa Giovanni XXIII, Confederazione internazionale del clero, Conferenza Italiana Superiori Maggiori (C.I.S.M.), CulturaCattolica.it, Democrazia Solidale-Demos, Fondazione De Gasperi, Forum Cultura Pace e Vita Ets, Forum delle Associazioni sociosanitarie, Giuristi per la Vita, Il blog di Sabino Paciolla, International Family News, La Casa dei Diritti, Movimento Per: Politica, Etica, Responsabilità, Movimento per la Vita, Movimento Regina dell’amore, Osservatorio di bioetica di Siena, Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, il Popolo della Famiglia, Presidenza Comitato scientifico Fondazione Fiorentino Sullo, Presidenza Comitato scientifico UCID, Presidenza onoraria Società italiana di bioetica e comitati etici, Rete Liberi di educare, Scuola di Cultura Cattolica, Steadfast, Unione Superiori Maggiori (U.S.M.I.).